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dato diritto di ampia difesa. Delle due l'una. O la condotta degli arbitri fu fraudolenta e siamo nel caso precedente. O gli arbitri si dichiararono bene informati del fatto e ricusarono maggiori istruzioni,, ed in questo caso non spetta alle parti mettere in dubbio l'illuminata convinzione dei giudici.

Quanto alle forme del procedimento troppo lata è l'espressione del Bluntschli, che parla di violazione di un principio fondamentale di procedura.

Conviene avvertire che negli arbitrati internazionali non è possibile dare preferenza ad alcuna speciale legge di procedura, e che per quanto vi sia una qualche maggiore analogìa tra le parti delle varie legislazioni relative alla materia, pur nullameno gli arbitri internazionali seguirebbero per lo più le tradizioni dei loro paesi di origine.

Ciò posto, allora soltanto la omissione di una regola di procedura potrebbe esser caso di nullità della decisione, quando le parti l'avessero specificamente prescritta nel compromesso, poichè non convien dimenticare che gli arbitri attingono il loro potere dalla espressa volontà delle parti.

È fuor di dubbio esservi caso di evidente nullità dell'arbitrato, quando la sentenza sia caduta fuori i limiti del compromesso, perchè gli

arbitri non possono avere una giurisdizione non data dalle parti e perchè è loro dovere di stare per la decisione al mandato delle medesime. Arbiter nil extra compromissum facere potest, è la regola del giureconsulto Paolo. Questo caso di nullità è riconosciuto da tutte le leggi giudiziarie e non ha bisogno di altro commento. È ammesso dalla concorde dottrina dei giuristi e degli autori di diritto internazionale.

Infine quanto alle conchiusioni della sentenza arbitrale opino neppure potersi ammettere per casi di nullità le disposizioni che fossero contrarie al diritto internazionale, come vuole il Bluntschli, e le altre assolutamente contrarie alle regole della giustizia, come sostengono l'Heffter ed il Calvo.

È noto che nelle amichevoli composizioni fatte secondo le leggi civili proprie di alcuno Stato gli arbitri sono dispensati dalla stretta osservanza delle regole di diritto e che perciò non è ammessa l'azione di nullità per simiglianti violazioni. Come adunque nella mancanza di un codice internazionale scritto sarebbe ammessibile la nullità sostenuta dal Bluntschli?

Egli, autore del disegno di un codice di diritto internazionale, ha dato una latitudine alla materia degli arbitrati', che la scienza interna

1 Vedi Merlin, Carré, Dalloz ed altri scrittori.

zionale forse non potrà accettare. Per le stesse ragioni non è ammessibile la nullità ne'termini indicati dagli altri due autori.

Infine è da dire esservi caso di nullità, se la decisione arbitrasse contro gl' inviolabili diritti delle nazioni, le quali sono cose fuori commercio e non atte ad esser materia di convenzione e di trattati.

Su questo particolare subbietto credo inopportuno di richiamare la teoria delle cose, che non possono formare soggetto di trattati, imperocchè fu mio pensiero di studiare la sola parte del diritto internazionale relativa ai compromessi e non far opera superflua o maggiore.

Per le cose discorse conchiudo quattro essere i casi di nullità degli arbitrati.

1. Corruzione provata di alcuno degli arbitri, se la medesima mutò il parere, che altrimenti sarebbe stato emesso.

2. Se la sentenza sia stata pronunziata fuori i limiti del compromesso.

3. Se non sieno state osservate le clausole specificamente indicate nel compromesso.

4. Se la sentenza arbitrale abbia pronunziata alcuna cosa, che non sia atta ad essere materia di convenzione.

Mancano esempii storici per ciascun dei capi esposti.

Ma ve ne ha uno intorno la dichiarata nullità di una sentenza uscita dai limiti del compromesso.

Il Re dei Paesi Bassi nello statuire intorno la quistione de'confini, che dividevano l'Inghil– terra e gli Stati Uniti, secondo il Trattato dell'anno 1827, lasciò sospesa la controversia di diritto e suggerì un modo di accomodamento affatto nuovo ed ipotetico. Le potenze interessate considerarono non avvenuto l'arbitrato e col trattato del giorno 9 agosto 1842, accettarono una linea media di confine, differente da quella proposta dallo stesso re nell' anno 1831.

IV.

DELLA IMPOSSIBILITA' DELLE ECCEZIONI
D' INCOMPETENZA.

Nella esposizione della dottrina sopra gli arbitrati non ho posto ad esame la questione, se le parti, che strinsero un compromesso possa sollevare alcuna eccezione d' incompetenza innanzi il collegio arbitrale, prima che questo eserciti il proprio ufficio.

Si può fare presunzione mentale sicura che io reputo assolutamente impossibile la medesima, imperocchè non sarei giunto a parlare delle nullità, se alcun dubbio si potesse muovere sulla illegittimità delle dette eccezioni.

Non avrei creduto che la medesima difficoltà avesse potuto esser mossa, se dolorosamente non ne avesse dato esempio il governo inglese.

Gli autori di diritto internazionale tacciono unanimamente su tale obbietto, e la ragione ne è chiara ed aperta.

Si discusse per gli arbitrati di pura ragione

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