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Item io predetto testatore voglio, ordino é comando che il predetto D. Lorenzo Giordano mio amatissimo figlio sia della predetta mia eredità erede usufructuario, tantum sua vita durante, é doppo sua morte debba nella medessima succedere é succeda il suo figlio primogenito, ó quello che tenerà luogo di primogenito, é così sempre la mia eredità habbia é debbia in perpetuum et infinitum diferirsi da primogenito in primogenito ó di quello che tenerà luogo di primogenito, escludendo sempre le femine, perchè voglio che in detta mia eredità habbiano à succedere solo i mascoli ut infrà; et estinguendosi la linea del promogenito mascolo del sudetto presidente D. Lorenzo Giordano mio figlio, succeda il secondogenito mascolo del medessimo D. Lorenzo et i descendenti mascoli di detto secondogenito con il medessimo vincolo di primogenitura, di maniera che la predetta mia eredità debbia diferirsi al primogenito mascolo ó quello que tenerà luogo di primogenito di detto figlio secondogenito del referito D. Lorenzo mio figlio; et estinguendosi la linea di detti mascoli del sudetto figlio secondogenito di detto D. Lorenzo mio figlio, ó pure non essendovi descendenti mascoli di detto figlio secondogenito di detto D. Lorenzo, la prsente mia eredità debbia diferirsi é debbia passare al figlio mascolo terzogenito dell'istesso D. Lorenzo et alli descendenti mascoli di detto figlio terzogenito con l'istesso ordine di primogenitura ut suprà, é così debbia intendirsi rispetto à tutti gl'altri figli mascoli che con la grazia di Dio procrearà detto D. Lorenzo mio figlio, quali ordine successivo voglio che s'intendano chiamati in detta mi eredità: et in mancanza delli figli secondogenito é terzogenito legitimi é naturali é loro descendenti mascoli in infinitum et in perpetuum ne possano mai li descendenti

mascoli delle sudette lince pretendere la sudetta successione se prima non serà affatto evacuata et estinta la linca prediletta, cioè del sudetto figlio primogenito ó que tenerà luogo di primogenito del sudetto D. Lorenzo et gradatim, conditionaliter et succesivè della linea del figlio secondogenito nel caso che per l'estinzione della linea del primogenito passasse alla linea del secondogenito, é così respectivamente debbia osservarsi nell'altre lince da me chiamate é contemplate.

Item voglio, ordino é comando che li sudetti miei eredi é descendenti, ut suprà chiamati é gravati siano tenuti di dare et assegnare alli secondogeniti di quella linea é descendenza ove sarà passata la detta mia eredità l'alimenti secondo la loro qualità é condizione, et alle figlie femine dell'istessa linea le doti secondo l'uso é costume de majorati é consuetudine di Spagna, quali leggi, usi, costumi é consuetudini di Spagna, voglio, ordino é comando che si osservino inviolabilmente da sudetti miei credi é descendenti ut suprà, é debbano regolare la presente mia disposizione.

Item istituisco miei eredi particolari il capitano D. Pietro Giordano é D. Francesco Antonio Giordano miei benedetti figli legitimi é naturali, cioè al detto capitano D. Pietro in docati trecento, loro vita durante tantum, esortando detto capitano D. Pietro é D. Francesco Antonio à contentarsi di detta mia disposizione, acciò la robba passa maggiormente decoroso é stima della casa; é non contentandosi detti capitano D. Pietro é D. Francesco Antonio di questa presente mia disposizione, tunc et eo casu l'istituisco eredi particolari nella legitima tantum che à ciaschedetti di essi capitano D. Pietro é D. Francesco Antonio spetta soprà la mia eredità, volendo che

nella porzione legitima di detto D. Francesco Antonio l'abbia da importare il prezzo del sudetto officio é non altrimente. E detto D. Pietro subito seguita la mia morte é detto D. Francesco Antonio subito fatto maggiore debbano con publico istromento accettare questa mia dispozione per essere così la mia volontà, dichiarando detto D. Pietro é D. Francesco Antonio non debbiano pretendere altra cosa per causa d'alimenti dal sudetto mio erede universale, atteso voglio che quello hò disposto di soprà intorno à detti alimenti si debbia intendere rispetto alli futuri chiamati in questo mio testamento non già rispetto à detti D. Pietro é D. Francesco Antonio.

Item voglio, ordino é comando che estinguendosi tutte le linee de mascoli di detto D. Lorenzo mio figlio, da me ut suprà chiamati in perpetuum et infinitum, debbano succedere li figli mascoli é descendenti mascoli della linea mascolina di detto capitano Don Pietro Giordano, purchè però siano legitimi é naturali, é non legitimati per rescriptum Principis et per subsequens matrimonium, con il medessimo ordine é preeminenza di primogenitura come hò istituito é sustituito la linea é descendenza di detto D. Lorenzo mio figlio primogenito; é nel caso che allora non vi fussero descendenti mascoli legitimi é naturali di detto capitano D. Pietro, voglio, ordino é comando che nella sudetta mia eredità vi succedano il sudetto D. Francesco Antonio, ó li figli é descendenti mascoli legitimi é naturali é non legitimati ut suprà dell'istesso D. Francesco Antonio mio figlio terzogenito col medessimo ordine di linea é primogenitura ut suprà, é secondo alli detti majorascati é fori di Spagna; é nel caso che allora non vi fussero descendenti mascoli di detto D. Francesco Antonio mio figlio terzogenito nella sudetta

mia credità, vi debba succedere la figlia primogenita, ó che tenerà luogo di promogenito é suoi descendenti mascoli della linea é descendenza del sudetto D. Lorenzo Giordano mio figlio primogenito con condizione però que debbia casarsi con persona decente et uguale alla sua condizione, et il primo mascolo che in virtù di questa mia disposizione doverà ammetersi à detta mia eredità debbia assumere il cognome di casa Giordano, et il medessimo habbia da godere dell l'usofrutto della mia eredità, il quale debbia deferirse de primogenito in primogenitum in infinitum et in perpetuum; é mancando la linea é descendenza della figlia femina primogenita della sudetta linea di D. Lorenzo, debbia succedere la figlia secondogenita legitima é naturale di detto D. Lorenzo é li figli é descendenti mascoli legitimi é naturali di detta figlia secondogenita, é così debbia osservarsi esistente le sudette linee delle figlie primogenite é secondogenite di detto D. Lorenzo con gl'altri figli é descendenti mascoli legitimi é naturali dell'istesso D. Lorenzo, sempre con l'istesso ordine di prelazione di linea é primogenitura é con tutti li sudetti vincoli é condizioni, ut suprà, apposti é conforme à detti majorascati di Spagna: é mancando seu estinguiendosi affatto le linee de descendenti mascoli delle figlie femine legitime é naturali é non legitimate ut suprà é loro descendenti mascoli legitimi é naturali di detto D. Pietro, et estinguendosi le linee delli descendenti mascoli delle figlie legitime é naturali di detto D. Pietro, succedano le figlie legitime é naturali é loro descendenti mascoli legitimi é naturali di detto D. Francesco Antonio mio figlio terzogenito con che debbia sempre osservarsi trà le figlie femine di detti D. Pietro é D. Francesco Antonio é descendenti mascoli legitimi é naturali di

dette figlic femine il medessimo ordine di prelazione di linea é primogenitura che di soprà hò disposto et hò dichiarato trà li descendenti mascoli di detto D. Lorenzo mio figlio, et estinguendosi tutti li descendenti mascoli legitimi é naturali di detto D. Lorenzo, D. Pietro é D. Francesco Antonio succedano é debbiano succedere li figli é descendenti mascoli é naturali dell'infrascripte mie figlie femine legitime é naturali con l'istesso ordine di primogenitura, in maniera che debbia preferirse la linea descendenti mascoli della mia figlia primogenita é gradati, condizionati é successivè dell'altre mie figlie femine con li stessi vincoli, pesi é condizioni, ut suprà.

Item acciò i miei beni possano conservarsi nella inia famiglia é successivè frà le persone da me chiamate, voglio, ordino é comando che non se ne possano ne vendere, ne alienare, ne obligare, ne hipotecare et in qualsevoglia modo distraere per qualsivoglia causa urgente, urgentissima é privileggiata dal corpo de l'una ne l'altra legge ancor che intervenisse decreto di giodice, sentenza del S. Reg. ó dispensa del Principe, é vendendosi, alienandosi, obligandosi et hipotecandosi detti miei beni in ogn' uno di detti casi sia ipso tunc la véndita, obligazione et hipotecazione nulla, irrita et invalida, é la persona che alienarà, obligherà et hipotecarà detti miei beni resti privata del comodo usufrutto di detta mia eredità é successione, et inmediatamente passi all'inmediato successore da me chiamato, ut suprà.

E volendo io che li miei descendenti et eredi mascoli vivano da veri cristiani é fedeli vassalli S. M. C. (che Dio guardi) l'esorto d'aver sempre in mente il timor di Dio, é nel caso che Dio non voglia che alcuno di detti eredi miei descendenti et eredi commetessano delitto di Lesa Maes

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